50% di esenzione sul bollo delle auto ventennali

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La  Legge di Bilancio 2019 prevede il pagamento , del bollo, dimezzato per le auto con età compresa tra i 20 e i 29 anni.

 

Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionismo con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni , se in possesso del certificato di rilevanza storico di cui all’articolo 4 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 , n° 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione del 50 per cento.

 

Una riduzione della quale potranno beneficiare, SOLO , le auto e moto che hanno il certificato di veicolo di interesse storico collezionistico. Le auto e le moto , inoltre, dovranno ottemperare al Art.60 del codice della strada. Articolo che riguardante i motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionismo.

 

Art. 60. Motoveicoli e Autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico. 

 

1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca. Nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico. 

2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.

 

3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: 

 

a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati. Circolazione, inoltre, che è limitata all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni.

I veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti.

Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo. 

b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2. 

 

4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.  

 

5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento. 

6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335 se si tratta di autoveicoli, o da euro 41 a euro 168 se si tratta di motoveicoli. 

 

 
Auto d’epoca e veicolo storico

 

In conclusione, un auto d’epoca come specifica chiaramente il codice , è un veicolo cancellato dal PRA. Un veicolo non più adatto alla circolazione stradale a causa delle sue caratteristiche costruttive Cause che sono indipendentemente dal fatto che funzioni ancora oppure no.

Un veicolo a cui è impedita la circolazione se non in particolari condizioni. Questo tipo di auto o di moto può circolare solo dietro specifica autorizzazione in particolari manifestazioni e su percorsi preventivamente stabiliti.

 

Allo stesso modo il veicolo storico è storico se è iscritto ad uno degli appositi registri. Punto 4 del codice. Per circolare il veicolo deve essere in ordine e nello stato in cui la legge gli prescriveva di essere nell’anno in cui è stato costruito.

 

 

 

 

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